Il termine fissato per avvalersi della detrazione serramenti del 50% sugli interventi di riqualificazione energetica è stato prorogato a tutto il 2018, secondo la legge di bilancio promulgata proprio in quest’anno.
Se non sei riuscito a usufruirne in passato, questa è un’occasione da non perdere per rinnovare infissi e serramenti di casa migliorando l’impatto energetico della tua abitazione.
Sono comprese tra le spese detraibili quelle relative alle prestazioni professionali necessarie a realizzare degli interventi o per acquisire la certificazione energetica richiesta per fruire del beneficio come pure le spese sostenute per opere edilizie funzionali alla realizzazione dell’intervento. La detrazione sui serramenti deve essere provata da un pagamento tracciato e l’intera documentazione che dimostri l’avvenuto acquisto.
Il risparmio energetico è uno dei temi più sentiti ultimamente, soprattutto nel settore della costruzione e della progettazione di edifici. Riuscire a far coincidere un minor impatto ambientale con la detrazione sui serramenti a esso correlata è la soluzione giusta per te. Tale riduzione riguarda le spese relative all’acquisto e alla posa in opera di finestre comprensive di infissi.
Oltre a finestre e infissi, l’agevolazione è stata estesa anche all’acquisto e alla posa in opera di tende esterne, sistemi oscuranti e dispositivi di protezione solare (persiane, scuri, avvolgibili); in tutti questi casi la detrazione fiscale prescinde dall’eventuale sostituzione delle finestre.
Oltre ai requisiti dell’edificio, nel caso specifico di detrazione sui serramenti, sono previste norme specifiche che, qualora non venissero rispettate, non permetterebbero di usufruire dell’Ecobonus.
L’intervento deve configurarsi come sostituzione o modifica di elementi già esistenti (e non come nuova installazione di porte o finestre).
La posa in opera deve delimitare un volume riscaldato verso l’esterno o verso vani non riscaldati.
Il valore di trasmittanza termica (Uw) deve risultare inferiore o uguale al valore di trasmittanza limite riportato in tabella 2 del D.M. 26 gennaio 2010.